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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico ricevuta privatamente, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Nell’accettare la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1) FONTI LEGISLATIVE

1. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2) REGIME AMMINISTRATIVO

1. L’Organizzatore, cui il viaggiatore si rivolge, deve essere abilitato all’esecuzione dell’attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto (autorizzazione Ikotour Srls rilasciata da parte del SUAP competente a mezzo di protocollo QA/2023/33826 del 07/07/2023). L’Organizzatore stabilito sul territorio italiano deve essere coperto da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti (assicurazione di Ikotour Srls per la RC n. 192972396 stipulata con UnipolSai).

2. L’Organizzatore rende noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo di pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto (assicurazione di Ikotour Srls per i casi di insolvenza e fallimento n. 203226669 stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.).

3. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;

b) Organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;

c) viaggiatore/turista: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;

d) codice del turismo: D.Lgs. 23.05.2011 n. 79 e ss.mm.ii.

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici – quali:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo – ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

b) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

b.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

b.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

b.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

b.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore comunica al viaggiatore, o attraverso quanto pubblicato sul catalogo on line in corso di validità al momento della prenotazione e/o conferma nelle pagine relative alla destinazione prescelta, oppure attraverso preventivo o altro strumento di informazione, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e l’alloggio, il numero di notti comprese;

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze, nel caso in cui l’orario non sia ancora stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005; eventuali variazioni verranno comunicate al viaggiatore tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE2111/2005;

3) l’ubicazione e le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti inclusi;

5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta ne sarà data indicazione in catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) il nominativo del/i coordinatore/i-collaboratore/i dell’Organizzatore ed il/i suo/loro recapito/i telefonico/i ed indirizzo/i di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di voli, tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative, di gestione delle pratiche e di assicurazioni;

d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale di prezzo (acconto) da versare a titolo di caparra e il calendario per il versamento del saldo;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l, del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10;

g) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

h) informazioni sulla sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, comma 1, 2, 3 D. Lgs 62/2018.

6) PRENOTAZIONI

1. Prima di procedere alla conclusione online di un contratto di viaggio, tramite la trasmissione del modulo d’ordine, il Viaggiatore sarà informato, tramite modulo informativo consultabile, che la combinazione dei servizi che viene proposta sul sito è un pacchetto ai sensi della Direttiva Europea2015/2302 e che pertanto beneficerà di tutti i diritti che si applicano ai pacchetti. Al Viaggiatore, seguendo le successive schermate, sarà poi chiesto di leggere e accettare le Condizioni Generali di Vendita, il Contratto, le relative clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la polizza assicurativa ed il documento di sintesi sul pacchetto turistico. Sarà inoltre fornito a video un riepilogo delle informazioni sulle caratteristiche essenziali di ciascun pacchetto turistico ordinato con il relativo prezzo (comprensivo di tutte le tasse o imposte applicabili), dei mezzi di pagamento che potranno essere utilizzati. Per procedere alla conclusione online di un contratto di viaggio, il Viaggiatore dovrà compilare il modulo d’ordine. Al momento di procedere alla trasmissione del modulo d’ordine il Viaggiatore sarà avvertito che tale trasmissione implica l’obbligo di corrispondere il prezzo indicato. Il Viaggiatore seguendo la procedura indicata sul sito fa pervenire all’Organizzatore, mediante la trasmissione online del modulo d’ordine, l’accettazione della proposta contrattuale. Il contratto di viaggio si intenderà concluso allorquando l’Organizzatore, a conferma della accettazione della proposta contrattuale, trasmetterà al Viaggiatore, per posta elettronica, una mail di conferma.

2. Qualunque dettaglio non riportato correttamente nel contratto di viaggio dovrà essere tempestivamente segnalato dal Viaggiatore. Il pacchetto turistico acquistato dal Viaggiatore conterrà esclusivamente i servizi indicati nel contratto di viaggio; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti da e verso il luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal Viaggiatore non sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere considerato responsabile in relazione ai medesimi.

3. In caso di particolari richieste circa le modalità di attuazione e/o di esecuzione di taluni servizi rientranti e ricompresi nel pacchetto turistico (pasti, necessità di aiuto per specifiche situazioni ecc.), queste dovranno essere avanzate in fase di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.

7) PAGAMENTI

1. Per procedere alla conclusione online di un contratto di viaggio, dovrà essere versato:

a) l’acconto del 30% del prezzo del pacchetto turistico, se la prenotazione è stata effettuata oltre 30 (trenta) giorni prima della data di partenza. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza;

b) il saldo, se la prenotazione è stata effettuata meno di 30 (trenta) giorni antecedenti la data di partenza.

2. Il Viaggiatore può sempre scegliere la modalità di pagamento in un’unica soluzione. I documenti di viaggio saranno disponibili solo a seguito dell’avvenuto incasso del saldo non prima delle 48 ore antecedenti la data di partenza, al fine di indicare correttamente gli orari dei voli, salvo ulteriori mutamenti dovuti a fattori imprevedibili.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax, a mezzo raccomandata A/R o via e-mail/pec, presso la residenza o il domicilio, anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. In tal caso, la caparra versata sarà trattenuta a titolo di anticipo dei danni da quantificarsi nella misura di cui alla penale prevista all’art. 10, comma 2, lett. c), in funzione risarcitoria per le spese sostenute dall’Organizzatore, i risparmi di costo attesi e gli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. I pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente:
a) l’acconto: con carta di debito/credito o prepagata attraverso il sistema di pagamento presente sul sito dell’Organizzatore o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN del conto corrente intestato all’Organizzatore.
b) il saldo: con carta di debito/credito o prepagata attraverso il sistema di pagamento presente sul sito dell’Organizzatore o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN del conto corrente intestato all’Organizzatore.
5. Per l’emissione della fattura occorrerà fornire all’Organizzatore i dati necessari per legge forniti in fase di acquisto del pacchetto turistico.

8) PREZZO

1. Il prezzo è espresso in Euro.

2. Il prezzo del pacchetto turistico tutto incluso è composto da:

a) voli e costi di trasporto;

b) tasse e oneri portuali o aeroportuali;

c) alloggi;

d) DMC e fornitori esteri;

e) costo di polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche e/o altri servizi inclusi.

3. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

4. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

5. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.

6. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE

1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’Organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2 (in caso di mancata risposta nei termini che saranno indicati, le modifiche si intenderanno accettate dal viaggiatore); c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2 e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e ha diritto a essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;

b. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;

c. non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende da provvedimenti autoritativi/governativi che impongano divieti e/o impossibilità di movimento e/o qualsivoglia forma di restrizione;

d. non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 5 lettere a), b), c) e d), l’Organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10.

10) RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta, e dietro pagamento delle penali calcolate in base al momento di recesso dal contratto ed ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. Si specifica che le spese sostenute dall’Organizzatore ricomprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi ricettivi (voli, alloggi, trasferimenti privati e pubblici, DMC etc.) che, stanti le tariffe speciali e/o in allotment, sottostanno a penalità più restrittive operanti già dal momento della conferma, in quanto trattasi di tariffe non rimborsabili.
2. In caso di recesso dal contratto, per cause differenti da quelle previste dal comma 2 dell’art. 9, verranno applicate le seguenti penali:
a) 70 % della quota di partecipazione al viaggio se la rinuncia perviene 60 giorni prima della partenza; b) 80 % della quota di partecipazione al viaggio se la rinuncia perviene tra 59 e 31 giorni prima della partenza;
c) 100% della quota di partecipazione al viaggio dopo tali termini (dal 30° giorno – compreso – prima della partenza).
Nel computo dei termini sono inclusi anche i giorni di sabato, domenica e tutti i festivi.

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Tali circostanze inevitabili e straordinarie dovranno essere verificate di volta in volta e provenire da fonti certe ed inequivocabili tali per cui si renda palesemente impossibile il viaggio.

4. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire del viaggio non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive di cui al comma 3 o per le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 9, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con apposita polizza assicurativa, prevista in forma obbligatoria dall’Organizzatore e ricompresa nella quota di partecipazione al viaggio.

5. L’Organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma del comma 3 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1 e 2, rimborsa, se dovuto, qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese e le penali, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui al comma 3 si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

6. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo pec o a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell’Organizzatore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, deve informare l’Organizzatore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43 CdT, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

5. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

6. La limitazione dei costi di cui al comma precedente non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro

accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione Europea applicabile.

7. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

8. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

9. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 7, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 7 si applica il comma 4.

10. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 5 e 6.

12) SOSTITUZIONI

1. Stante la natura restrittiva del contratto e dei servizi ivi garantiti, il viaggiatore potrà cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico acquistato a determinate ed inderogabili condizioni, come previsto dall’art. 38 CdT.

2. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (requisiti inerenti al passaporto, visti, certificati sanitari, eventuali idoneità fisiche…). Il viaggiatore dovrà necessariamente ed obbligatoriamente comunicare all’Organizzatore tutte le informazioni relative al cessionario ed inerenti al pacchetto turistico in questione. La cessione sarà possibile sempre che il vettore aereo utilizzato lo consenta.

3. Il cessionario dovrà rimborsare all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

4. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto nel presente contratto, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

– I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore la propria cittadinanza e dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. È esclusa la responsabilità dell’Organizzatore per la verifica della validità di ogni documento richiesto ai fini del viaggio;

– I viaggiatori con cittadinanza straniera reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali;

– I viaggiatori inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico;

– I viaggiatori dovranno, altresì, consultare ed informarsi sui canali governativi inerenti al luogo di destinazione tramite il portale “viaggiaresicuri” o qualsivoglia altro strumento necessario per conoscere appieno la normativa ivi vigente;

– I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio;

– Il viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione;

– Il viaggiatore comunicherà altresì, per iscritto, all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione;

– Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) prima della conclusione del contratto e firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, e specificando esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati, dovendo l’Organizzatore verificare la possibilità di attuazione. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risultante nell’estratto conto (vd. successivo art. 15);

– In ogni caso i viaggiatori prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti Autorità le informazioni ufficiali di carattere generale relative al paese di destinazione sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’Organizzatore;

– Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese;

– Il viaggiatore dovrà tenere, durante il viaggio, comportamenti che non vadano a ledere la propria ed altrui incolumità nonché atteggiamenti che vadano ad inficiare, a danneggiare e/o a sconvolgere l’ordinario programma previsto per il viaggio organizzato. Il viaggiatore dovrà, inoltre, tenere un comportamento diligente e rispettare le regole che saranno impartite dai coordinatori dell’Organizzatore (a titolo esemplificativo: non fare ritardi agli appuntamenti programmati; rispettare le regole impartite dai DMC – gestore dei servizi turistici locali – ed il loro codice etico…).

2. Eventuali comportamenti che mettano a rischio la tranquillità e l’andamento del viaggio saranno sanzionati dall’Organizzatore, il quale avrà la facoltà di rivalersi sul viaggiatore per il risarcimento del danno subito nonché per eventuali cambi programma causati a seguito del verificarsi di tali episodi. In tali casi, l’Organizzatore si riserva, altresì, il diritto di allontanare il viaggiatore dal gruppo non facendogli proseguire il viaggio.

14) RIFIUTO DI NUOVE PRENOTAZIONI
1.
L’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare ed annullare, entro giorni trenta dalla prenotazione effettuata, nuove prenotazioni da parte di viaggiatori che, nei precedenti viaggi di gruppo o nei rapporti con l’Organizzatore, abbiano violato gli obblighi di comportamento quivi espressi. In tali casi, l’Organizzatore si riserva, altresì, il diritto di inibire le iscrizioni ai viaggi da parte del viaggiatore.
2. In caso di prenotazione effettuata da viaggiatori rientranti nelle condizioni descritte nel comma precedente, l’Organizzatore procederà con l’annullamento della stessa e con l’integrale rimborso di quanto versato dal viaggiatore, restando escluso espressamente il risarcimento di qualsivoglia eventuale danno.

16) REGIME DI RESPONSABILITÀ

1. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

17) LIMITI DEL RISARCIMENTO

1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazione costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 e 46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, a eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

3. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA

1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

2. L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18) GARANZIE AL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT)

1. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e

dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’Organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel sito dell’Organizzatore e/o nell’estratto conto o conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista.

2. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito di “Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.” – sede legale in Borgaro Torinese (TO), via Lanzo 29 – P.IVA IT 02230970960, all’indirizzo www.nobis.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Ikotour Srls.

3. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.

19) LIBERATORIA

1. Durante il viaggio saranno raccolti foto e video del turista, anche a fini pubblicitari. Al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, il viaggiatore potrà sottoscrivere ed autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo di foto e video secondo quanto previsto dall’apposito documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti in foto/video destinati alla pubblicazione e diffusione.

20) RECESSO EX ART. 41 COMMA 7 CODICE DEL TURISMO

1. In caso di acquisto on line, il diritto di recesso (c.d. diritto di “ripensamento”) è escluso, in quanto rientrante nella tipologia dei “contratti a distanza” ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. g, del Codice del Consumo (“qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”) ed ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. g) Codice del Consumo, che disciplina ed elenca i casi di esclusione.

2. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (art. 45, comma 1, lett. h), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso (ripensamento) è escluso. In tale ultimo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (ripensamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi quali tariffe sensibilmente più basse gli acquisti di voli, alberghi, escursioni ecc. acquistati a prezzi più convenienti di quelli sul mercato.

21) ASSICURAZIONE (ART. 47 COMMA 10 CdT)

1. È espressamente ricompresa nel prezzo una speciale polizza assicurativa a cui si rimanda per l’integrale utilizzo.

2. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.

22) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. L’Organizzatore potrà proporre, in via alternativa e non obbligatoria, al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

23) FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI

1. I Termini e l’acquisto del pacchetto di viaggio e tutte le controversie in merito alla loro esecuzione, interpretazione e validità sono soggetti alla legge italiana, alla giurisdizione dello Stato italiano e alla competenza del Tribunale previsto per legge.

2. L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola del presente Contratto non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di esso, fermo l’impegno dell’Organizzatore di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii e Art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”)

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 e del GDPR e successive modificazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 e del GDPR contattando il titolare del trattamento: Ikotour Srls; Via Francesco Tamagno n. 63, 00168 Roma (RM), P.IVA: 17205041001; rappresentante legale: Dongwha Seo; ds@ikotour.com – ikotour@pec.it. La finalità del trattamento è la fornitura del pacchetto turistico acquistato, mentre la base giuridica è: 1) l’esecuzione degli obblighi contrattuali, 2) il consenso esplicito e 3) l’adempimento di obblighi di legge. I dati personali trattati sono quelli necessari al perfezionamento e all’esecuzione del contratto, raccolti sulla proposta di acquisto di pacchetto turistico. Il conferimento dei dati personali è necessario. Qualora tuttavia siano forniti dati particolari (p.e. relativi alla salute, orientamento religioso, ecc.) è, invece, necessario acquisire il consenso esplicito. I dati personali saranno oggetto di comunicazione a) al personale dipendente, b) ai fornitori (ad es. compagnie aeree, strutture turistico-ricettive, compagnie assicurative, ecc.), c) ai liberi professionisti e consulenti incaricati alla gestione finanziaria e contabile dell’azienda ovvero d) a soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa. Si informa che, nel caso in cui il pacchetto turistico acquistato richiedesse la comunicazione dei dati personali in Paesi “Extra UE”, il Regolamento ammette il trasferimento sulla base di una decisione di Adeguatezza della Commissione UE ovvero garanzie adeguate. Diversamente, il Regolamento ammette il trasferimento dei dati personali solo nel caso in cui sia necessario – tra gli altri – all’esecuzione di un contratto. In questo ultimo caso, non potrà esercitare i diritti previsti in favore dell’interessato dal Regolamento poiché non previsto dalle leggi dei Paesi ospitanti. I dati personali saranno conservati per tre anni successivi al rientro dalla vacanza, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di viaggi, nonché per 10 anni in assolvimento degli obblighi di conservazione per finalità fiscali e/o per altre finalità di legge. È possibile esercitare i diritti (revoca, laddove fornito, del consenso, di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento che lo riguardano o di opposizione al loro trattamento), inviando l’apposito modulo o a mezzo e-mail a ds@ikotour.com, o a mezzo pec ikotour@pec.it o a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della ditta Ikotour Srls. Per tutte le ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati personali, il turista deve fare riferimento alla Privacy Policy di Ikotour Srls che è qui richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

Allegato A – Parte II

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La ditta Ikotour Srls sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la ditta Ikotour Srls dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Ikotour Srls ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza e fallimento con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A (polizza Filo Diretto Protection 6006). I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di Ikotour Srls.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”